Terre e rocce da scavo

Legislazione nazionale:

Le terre e rocce da scavo, se non sono contaminate da inquinanti e hanno una destinazione ben definita, non sono considerate rifiuti ma sottoprodotti da poter utilizzare. Se, invece, sono contaminate da inquinanti sono considerate rifiuti e sottoposte alle relative norme (D Lgs 152/2006 art. 186).

Il D Lgs 04/2008 (secondo correttivo del D Lgs 152/2006) prevede che le terre e le rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a procedimenti di bonifica e che le modalità di “riutilizzo” non devono comportare in alcun modo un impatto sulla qualità ambientale del sito di destinazione.
L’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo e della compatibilità con il sito di destinazione devono essere valutate all’atto della formazione delle terre e rocce stesse sul sito di provenienza.

Legislazione regionale:

Smaltimento:

  • L.R. 27/1998 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” – L.R. 23/2006
  • L.R. 17/2004 ”Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla L.R. 14/1999 e successive modifiche”
  • Regolamento Regionale 5/2005 ”Regolmento di attuazione dell’art.7 della L.R. 17/2004
  • Art. 186 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs 4/2008

Riutilizzo:

  • D.G.R.L. 816/2006 “Linee guida per una corretta appl.ne dell’art.186 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione e l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Il riutilizzo prevede un piano di gestione delle terre (come da D.G.R.L. n. 816/2006) ed accertamenti analitici.

 

Per ulteriori informazioni:

Settore VI — Ambiente e Protezione Civile

Piazza Vittorio Emanuele II, 1

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lunedì e venerdì 9:00-13:00;
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e-mail: settore.ambiente@comune.rieti.it

 


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